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In ottemperanza al Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM entrato in vigore in data 01/01/2019 e all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 02/02/2017 sono stati apportati alcuni aggiornamenti relativi alla fruizione degli eventi FAD riassunti nei seguenti punti:
• Nella schermata d’iscrizione di ciascun corso, il professionista sanitario deve indicare, tramite autodichiarazione, il proprio reclutamento (o meno) da parte di un’azienda del farmaco e il mancato superamento, per il triennio 2020-2022, del limite stabilito in un terzo del proprio obbligo formativo, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni.
• La Scheda di valutazione della qualità percepita dell’evento FAD viene resa disponibile a partire dal termine della fruizione dei contenuti formativi. Il superamento del Test di verifica dell’apprendimento e l’invio della Scheda di valutazione restano insieme condizioni necessarie per l’ottenimento dei crediti ECM.
• La data di acquisizione dei crediti ECM corrisponderà con quella di superamento del Test di verifica dell’apprendimento. In caso di mancato superamento del Test di verifica dell’apprendimento, il discente dovrà consultare nuovamente tutti i contenuti formativi per procedere con un ulteriore tentativo. Resta confermato il limite massimo di 5 tentativi di superamento della prova di verifica dell’apprendimento.
In ottemperanza al Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM entrato in vigore in data 01/01/2019 e all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 02/02/2017 sono stati apportati alcuni aggiornamenti relativi alla fruizione degli eventi FAD riassunti nei seguenti punti:
• Nella schermata d’iscrizione di ciascun corso, il professionista sanitario deve indicare, tramite autodichiarazione, il proprio reclutamento (o meno) da parte di un’azienda del farmaco e il mancato superamento, per il triennio 2020-2022, del limite stabilito in un terzo del proprio obbligo formativo, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni.
• La Scheda di valutazione della qualità percepita dell’evento FAD viene resa disponibile a partire dal termine della fruizione dei contenuti formativi. Il superamento del Test di verifica dell’apprendimento e l’invio della Scheda di valutazione restano insieme condizioni necessarie per l’ottenimento dei crediti ECM.
• La data di acquisizione dei crediti ECM corrisponderà con quella di superamento del Test di verifica dell’apprendimento. In caso di mancato superamento del Test di verifica dell’apprendimento, il discente dovrà consultare nuovamente tutti i contenuti formativi per procedere con un ulteriore tentativo. Resta confermato il limite massimo di 5 tentativi di superamento della prova di verifica dell’apprendimento.
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